UNDER 36: vantaggi per comprare casa

E’ proprio di due giorni fa, 14 ottobre 2021, la Circolare 12/E (all. 1) dell’Agenzia delle Entrate contenente le istruzioni per ottenere il bonus fiscale “Prima casa Under 36” del D.l. Sostegni bis (Dl n. 73/2021).

Prontamente la nostra associazione di categoria FIAIP ci ha aggiornato e di riflesso vado a rispondere anche a Fabio ed Anita che andranno a vivere insieme e  ci hanno telefonato per una consulenza immobiliare specifica.

Come loro, possono beneficiarne tutti i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore a 40 mila euro che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022.

vengono offerte dallo Stato alcune misure di favore come l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva.

In particolare, il documento di prassi chiarisce che il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva.

Bisogna rispettare alcune regole.

Il bonus vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022 e prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Riportiamo nel dettaglio i chiarimenti più significativi:

Età: Solo under 36. Si intende chi compie il trentaseiesimo compleanno a partire dall’anno solare successivo a quello nel quale l’atto è stipulato.

Esempio: Gino compra in ottobre 2021 e compie 36 anni nel dicembre 2021 .

Gino non può avere l’agevolazione. (Per avercela occorrerebbe che il trentaseiesimo compleanno fosse nel 2022 o successivamente).

Preliminare: Comporta che qualsiasi domanda di rimborso per il recupero dell’ eventuale imposta proporzionale versata per acconti e caparre  è da presentarsi entro tre anni dalla registrazione del contratto definitivo.

  • acquisto asta: Confermata anche l’applicabilità dell’agevolazione per gli acquisti all’asta (già anticipata nella risposta a interpello n. 653/2021).

Isee: Non superiore a 40mila euro annui è riferito all’indicatore calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Quindi, per gli atti stipulati nel 2021, l’Isee è quello riferito ai redditi e al patrimonio dell’anno 2019.
L’Isee deve essere in corso di validità alla data del rogito, la presentazione della relativa Domanda deve essere avvenuta in data anteriore (o almeno contestuale) all’atto notarile.

Isee a compravendita imponibile a Iva: la circolare 12/E attesta, come era largamente prevedibile, che il requisito dell’Isee si applicasse – per ragioni di ratio della normativa in esame – anche alle compravendite imponibili a Iva (è il caso, ad esempio, dell’abitazione venduta dall’impresa costruttrice), nonostante la legge testualmente non lo preveda.

No imposte fisse per vendite: in Iva. Azzeramento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale che sarebbero dovute in misura fissa per le compravendite imponibili a Iva.• Credito per riacquisto: Agenzia delle Entrate  ritiene che non spetti alcun credito d’imposta nell’ipotesi di alienazione di un’abitazione acquisita precedentemente con le agevolazioni “prima casa” e successivo acquisto entro l’anno di un’altra abitazione con la fruizione dell’esenzione in esame.
Il credito d’imposta previsto dalla legge n. 448 del 1998 potrà, però, comunque maturare in caso di successiva alienazione e riacquisto di “prima casa” privo dei requisiti “under 36”.

Quindi Fabio e Anita passate in ufficio che pensiamo tutto noi.

Voi iniziate a sognare una vita insieme.

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