Di chi è la responsabilità? Quali sono i possibili rischi? E in che modo si può intervenire? Vediamo tutto quello che serve sapere ….

Ricordiamo sempre a tutti che i “Comportamenti che integrano un’ipotesi di reato rendono responsabile esclusivamente chi li compie”. La responsabilità penale è personale.
In questo senso, la giurisprudenza della Cassazione è conforme nel prevedere una responsabilità del proprietario dell’appartamento per gli atti irrispettosi e lesivi posti in essere dall’inquilino. Si tratta in termini giuridici della ‘culpa in vigilando’. Tale responsabilità viene meno se il proprietario dimostra di aver fatto di tutto per interrompere la condotta lesiva.
Con una semplice una diffida all’inquilino finalizzata alla immediata interruzione della condotta incriminata, magari minacciando la risoluzione del contratto o prevedendo la richiesta di sfratto se la predetta condotta non avesse fine, il proprietario si libera dalla responsabilità”.
Se l’inquilino si comporta male, ecco cosa bisogna sapere
In caso di inquilini maleducati ed incivili, cosa può fare il proprietario di casa?
Quindi “lettera di diffida”. Bastano due semplici righe l’importante è lasciare una traccia scritta e avere la prova della avvenuta notifica presso il conduttore reo. (Se volete il ns. Studio vi aiuterà gratuitamente)
Il proprietario è responsabile del comportamento degli inquilini?
“Come già indicato, la Cassazione ritiene il proprietario responsabile per le azioni dell’inquilino se non dimostra di aver fatto il possibile per evitarle e/o interromperle”.
Quali sono i rischi per il proprietario di casa?
“I rischi vanno dall’essere citato in giudizio, insieme all’inquilino, al subire anche delle multe. Si precisa infatti che l’art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in merito alle infrazioni al regolamento condominiale, stabilisce una sanzione che varia da 200 fino a 800 euro in caso di recidiva”.
È possibile agire contro gli inquilini maleducati?
“È assolutamente possibile agire contro gli inquilini maleducati. È anche ovvio che i comportamenti ritenuti molesti, soprattutto in orari notturni, dovranno essere tali da superare la normale tollerabilità (nello specifico si intendono rumori, esalazioni di fumi, odori). E allora ogni inquilino può contattare le forze dell’ordine/carabinieri/polizia municipale”.
In che modo si può agire? Ci sono dei comportamenti specifici che devono essere verificati?
“Si va dalla mediazione alla vera e propria citazione in giudizio. L’art. 844 c.c. prevede che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.

Lo sfratto dell’inquilino molesto ai danni del vicinato e del condominio è possibile. Parola della Cassazione. Attenzione all’articolo 1587 del Codice Civile, secondo il quale il conduttore deve servirsi dell’immobile con la “diligenza del buon padre di famiglia”.
Con la sentenza 22860/2020, la Cassazione ha sottolineato, come riportato dal Sole 24 Ore, che “tra le obbligazioni del conduttore, in un contratto di locazione, vi è all’articolo 1587 del Codice Civile quella di servirsi dell’immobile con la ‘diligenza del buon padre di famiglia’”.
Secondo la Cassazione violare questa norma e la relativa pattuizione contrattuale, “espressa in continui rumori molesti ai danni del vicinato e del condominio”, può portare alla risoluzione del contratto d’affitto e allo sfratto dell’inquilino molesto.
La Suprema corte ha ritenuta corretta la decisione del Tribunale di Appello, secondo cui il comportamento del conduttore che arreca molestie ai vicini costituisce un abuso della cosa locata. In considerazione del fatto che il locatore è colui che deve rispondere al condominio e agli altri proprietari “per le intemperanze e molestie arrecate dal proprio conduttore allo stabile”, ha il diritto di procedere con lo sfratto dell’inquilino molesto. Le molestie ai vicini da parte del conduttore possono costituire un inadempimento del contratto.
Per quest'ultima parte citiamo la fonte (Il sole 24 ore)
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